La Rivoluzione del Pignoramento Presso Terzi: Le Nuove Disposizioni della Riforma Cartabia
A poco meno di un anno dalla entrata in vigore della riforma delle procedure civili, meglio conosciuta anche come “Riforma Cartabia”, il codice di rito viene ulteriormente ritoccato.
È infatti del 26 febbraio 2024 l’approvazione del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 (GU Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2024) riguardante “Ulteriori disposizioni per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, nell’ambito del quale, all’art. 25, si interviene anche in tema di pignoramento dei crediti presso terzi.
Fra le plurime modifiche apportate, tanto al Codice quanto alle sue disposizioni di attuazione, di particolare rilievo ed interesse, ai fini della redazione dell’atto di pignoramento, l’adeguamento del vincolo pignoratizio che viene ora proporzionato all’ammontare del credito precettato, elidendo il precedente riferimento al credito medesimo semplicemente aumentato della metà.
Sostanzialmente, l’art. 25, lett. A) del decreto, sostituisce il primo periodo del primo comma dell’art. 546 c.p.c. con la seguente disposizione: “Dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro”.
Se per i crediti precettati di maggior consistenza la rinnovata disposizione non reca alcun effetto, è indubitabile l’utilità, quanto meno ai fini di un corretto recupero delle spese di procedura, l’aumento minimo di 1000,00 euro previsto per quelli più esigui per i quali, in passato, il mero riferimento alla “metà” si rivelava di fatto insufficiente.